Accesso vietato al segretario Fiom: condannata l’Abs

Giuliano Vidussi, il dipendente ed ex delegato Abs reintegrato con due sentenze del tribunale di Udine dopo il licenziamento deciso dall’azienda nel maggio 2017, potrà  partecipare alle assemblee indette dalla Fiom-Cgil all’interno dello stabilimento. A stabilirlo una sentenza emessa venerdì dal giudice del lavoro Marta Diamante, sempre del foro friulano, che accoglie il ricorso presentato dalla Fiom, rappresentata dagli avvocati David Leonardi e Daniele Pezzetta, contro la scelta dell’azienda di negare a Vidussi l’accesso allo stabilimento, scelta reiterata in più occasioni, dallo scorso mese di maggio fino alle quattro assemblee indette tra il 3 e il 10 settembre.
La Fiom, nel suo ricorso, contestava l’antisindacalità  del comportamento di Abs, lesiva secondo la categoria delle libertà  sindacali sancite dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Decisiva per l’accoglimento del ricorso la circostanza che la Fiom avesse chiesto l’accesso di Vidussi allo stabilimento di Cargnacco in qualità  di componente della segreteria provinciale, carica alla quale l’ex componente delle Rsu è stato eletto lo scorso anno dal direttivo. «L’immotivata scelta di Abs Spa di interdire la partecipazione alle assemblee sindacali al dipendente, sospeso dal servizio, Giuliano Vidussi, nella sua qualità  di componente della segreteria provinciale Fiom Cgil ““ si legge infatti nel dispositivo ““ costituisce violazione del diritto della ricorrente di liberamente organizzarsi e di altrettanto liberamente esercitare l’attività  sindacale attraverso i propri rappresentanti».
«Siamo di fronte a una nuova sentenza ““ commenta il segretario della Fiom Udine Gianpaolo Roccasalva ““ che contribuisce a ripristinare la legalità  in Abs. Attendiamo ora con fiducia l’esito del giudizio di appello sulla questione del reintegro di Vidussi. Giuliano, infatti, continua a non poter lavorare nonostante due sentenze abbiano stabilito l’illegittimità  del suo licenziamento e disposto la sua reintegra. Pur regolarmente retribuito, anche se con un trattamento inferiore a quello che percepirebbe se l’azienda non gli negasse il diritto al lavoro, è vittima di un’esclusione gravemente lesiva della sua dignità  non soltanto di lavoratore, ma anche di sindacalista».